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D.Lvo 09/05/2001 n. 257

Decreto Legislativo 9 maggio 2001 n. 257

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

- Vista la legge 5 febbraio 1999 n. 25, ed in particolare l'articolo 1, che consente l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;

-Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241;

-Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230;

- Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

-Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

-Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

-Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanitā, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;

emana il seguente decreto legislativo:

Art.1

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, dopo l'articolo 10-octies č inserito il seguente: "Art. 10-novies (Disposizioni particolari per taluni tipi di prodotti). -

1. In applicazione dei principi generali di cui agli articoli 2 e 115-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanitā, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, e sulla base delle eventuali segnalazioni della sezione speciale della commissione tecnica di cui all'articolo 10septies, nonchč degli organismi della pubblica amministrazione interessati all'applicazione del presente capo, possono essere disposte particolari limitazioni, o la soggezione ai divieti di cui all'articolo 98, comma 1, per le attivitā volte a mettere in circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque detenere, quando tali attivitā sono svolte a fini commerciali, tipi di prodotti o singoli prodotti che contengano materie radioattive naturali derivanti dalle attivitā di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c) e d).".

2. L'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, č sostituito dal seguente: "Art. 24 (Comunicazione preventiva di cessazione di pratica). 1.Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 22 deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione di cui allo stesso articolo 22.

2. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, sono fissate le condizioni e le modalitā per la comunicazione di cui al comma 1.".

3. All'articolo 4, comma 3, lettera m), del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, le parole: "Se il prodotto dei fattori di modifica č uguale a 1; 1 Sv = 1 J kg elevato a -1" sono sostituite dalle seguenti: "Le dimensioni del sievert sono J kg elevato a -1"

Art. 2.

1. Nell'articolo 68-bis, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, le parole: "classificazione del lavoratore in categoria A sono sostituite dalle seguenti: "classificazione del lavoratore come esposto".

2. Nell'articolo 81, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, le parole "all'Ispettorato medico centrale" sono sostituite dalle seguenti: "all'ISPESL".

3. Nell'articolo 115-ter, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, le parole: "Nel caso in cui lavoratori o individui" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui individui".

Art. 3.

1. Nell'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, le parole: "di cui ai capi IV e VIII" sono sostituite dalle parole: "di cui ai capi III-bis, IV e VIII".

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, dopo l'articolo 144 č inserito il seguente: "Art. 144-bis (Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche). -

1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'articolo 22 le comunicazioni di detenzione effettuate, ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo

articolo 22, sono considerate, a tutti gli effetti, come comunicazione preventiva di pratiche di cui allo stesso articolo 22.

2. Le amministrazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta, le informazioni in loro possesso concernenti le comunicazioni di detenzione di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

3. Le amministazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, non sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo per quanto concerne le sorgenti di taratura per la strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito delle proprie attivitā.".

3. Nell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, dopo le parole: "precedentemente vigenti" sono inserite le seguenti: "ivi incluse quelle dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860,".

4. L'articolo 146, comma 3-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, č sostituito dal seguente: "3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autoritā di cui all'articolo 115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all'articolo 115-ter stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni soggette a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860.".

5. Nell'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole; "decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860,

b) le parole: "dal predetto decreto;" sono sostituite con "dalle stesse disposizioni;"

Art. 4.

1. Nell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, il paragrafo 1.1 č sostituito dal seguente: "1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attivitā lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o pių dei seguenti valori:

a) 1 mSv di dose efficace;

b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;

c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;

d) 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.".

2. L'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, č modificato come segue:

a) ai punti 2.7 e 2.16 sono soppresse le parole: "e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica";

b) il punto 3.5 del paragrafo 3 č sostituito dal seguente: "3.5. In ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 24 del presente decreto, l'intendimento di cessazione della pratica deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima, alle amministrazioni di cui al pun- to 3.1; alla comunicazione č allegata una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che descriva le operazioni previste per la cessazione stessa, quali la destinazione prevista per le sorgenti di radiazioni detenute e per gli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione."

c) dopo il punto 3.5 del paragrafo 3, č aggiunto il seguente: "3.6. Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica con materie radioattive l'esercente la pratica trasmette alle amministrazioni di cui al punto 3.1 una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica č stata effettuata. La pratica si considera cessata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta giorni dall'invio, mediante raccomandata, della relazione.".

3. Nel punto 6.1 del paragrafo 6 dell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, le parole: "comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 22, comma 1, nonchč da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 del presente decreto, si utilizzano.".

4. L'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, č modificato come segue:

a) il punto 1.2 del paragrafo 1 č sostituito dal seguente: "1.2. Fermo restando quanto disposto per le pratiche di cui al successivo punto 1.3, sono soggette al nulla osta di cui all'articolo 27 del presente decreto le pratiche comportanti l'impiego di:

a) macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;

b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo;

c) materie radioattive allorchč il valore massimo della concentrazione di attivitā per unitā di massa sia superiore ai valori indicati nella tabella IX-1 ed inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni:

1) l'attivitā totale presente nella installazione sia superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella tabella IX-1;

2) l'attivitā totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione d'anno solare sia superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto l.2.c).l.";

b) dopo il punto 1.2 del paragrafo 1, č aggiunto il seguente: "1.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 98 del presente decreto, le installazioni in cui vengano svolte le pratiche di cui all'articolo 27, comma 2-bis, lettere a), c) e d) nonchč quelle di cui all'articolo 98, per le quali sia stata concessa la deroga, sono comunque soggette al nulla osta di cui allo stesso articolo 27 indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 1.2.";

 

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